argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
E’ rilevante e non è infondata in modo manifesto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma sessantunesimo, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui impone all’Inps, senza possibilità di alcuna valutazione connessa alle concrete condizioni personali ed economiche del condannato in regime di detenzione domiciliare, la revoca dell’assegno sociale.
» visualizza: il documento (Trib. Roma 6 febbraio 2020, ord.. )Articoli Correlati: detenzione domiciliare - assegno sociale - reati
Si legge nell’ordinanza: “il legislatore ha istituito uno speciale statuto di indegnità’, connesso alla commissione di reati di particolare gravità, tali da giustificare, durante l’esecuzione della pena, il venire meno di trattamenti assistenziali che trovano loro fondamento nel generale dovere di solidarietà dell’intera collettività”, ma non può “lo statuto di ‘indegnità’ giungere fino a porre in pericolo la sopravvivenza del condannato”.