argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
La fruizione del reddito di cittadinanza è sospesa nel caso di sottoposizione a misure cautelari personali per qualunque reato, compresi quelli non menzionati dall’art. 7, comma terzo, del decreto – legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019. Pertanto, qualora il beneficiario sia condannato per un reato diverso da quelli richiamati dall’art. 7, comma terzo, del decreto – legge n. 4 del 2019 e, così, cessino le misure cautelari personali, ha fine la sospensione e riprende la corresponsione del reddito di cittadinanza. Questa soluzione rientra nella discrezionalità del legislatore.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 23 giugno 2020, n. 122. )Articoli Correlati: Reddito di cittadinanza - misure cautelari personali - sospensione
Se la disposizione indicata dalla sentenza non è irrazionale, che cosa deve fare il legislatore per cadere nell’irrazionalità? Il nostro ordinamento è ancora basato sulla razionalità o sull’accettazione del completo arbitrio del legislatore e della sua palese irrazionalità?