argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di infortuni sul lavoro, ai fini della determinazione del danno patrimoniale può avere luogo con le tabelle del regio decreto n. 1403 del 1922 solo se in via equitativa sono corretti i risultati.
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Il principio è consolidato; infatti, si è detto, “il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con il regio decreto n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto dell'art. 1223 cod. civ.” (v. Cass. 14 ottobre 2015, n. 20615).