argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tema di concorsi per l’accesso al lavoro pubblico, i bandi devono prevedere l’accertamento dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse o con una prova di esame o quale requisito di ammissione. In tale secondo caso, in caso di inesistenza del requisito, deve essere disposta l’esclusione, anche in carenza di apposita precisazione del bando.
» visualizza: il documento (Cons. Stato, sezione seconda, 22 giugno 2020, n. 3975. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - concorso pubblico - competenze
Nello stesso senso, si è detto, “la decisione di una amministrazione di prevedere la conoscenza di una lingua straniera, in particolare della lingua inglese, come requisito di ammissione a un pubblico concorso è legittima e trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 17, comma primo, lett. e) della legge di delegazione n. 124 del 2015. L'art. 37 del decreto legislativo n. 165 del 2001, modificato dal decreto legislativo n. 75 del 2017, prevede che tutti i bandi di concorso debbano prevedere l'accertamento della lingua inglese, così come l'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, e la norma deve essere letta alla luce dell'art. 17 della legge n. 124 del 2015, che detta diversi principi e criteri direttivi per i successivi decreti legislativi, tra cui figura, alla lettera e), anche la ‘previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire’” (v. Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 1 febbraio 2018, n. 1206).