argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ., quando il socio lavoratore di una società cooperativa di produzione e lavoro contesti in via cumulativa sia il licenziamento, sia la deliberazione di esclusione, la competenza su entrambe le controversie è del Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in quanto il giudizio sull’impugnazione del licenziamento rientra nella sua competenza e l’altro sarebbe devoluto alla cognizione del Tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, ma è connesso al primo. In questo senso si propone regolamento di competenza.
» visualizza: il documento (Trib. Bologna, sez. spec. impr., 25 maggio 2020, ord.. )Articoli Correlati: socio lavoratore - impugnazione del licenziamento - società cooperativa di produzione e lavoro - deliberazione di esclusione
La tesi è del tutto ragionevole. Peraltro, se dovesse trovare sostegno, porrebbe un problema evidente. Poiché, a ragione, si considera la controversia sull’impugnazione connessa, ma di carattere societario, essa non sarebbe sottoposta alla disciplina sull’arbitrato propria delle controversie di lavoro. Inoltre, l’art. 40 cod. proc. civ. non rileverebbe in tema di clausola compromissoria, poiché opera l’art. 819 ter cod. proc. civ., che fa salva in via espressa l’operatività della clausola compromissorio.