argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Non è legittimo prevedere che le misure in tema di cosiddetta solidarietà alimentare siano riservate ai residenti anagrafici nei comuni che erogano l’intervento, poiché ciò andrebbe ai danni di chi non abbia fissa dimora.
» visualizza: il documento (Trib. Brescia 19 maggio 2020, ord.. )Articoli Correlati: solidarietà alimentare - residenti - soggetti senza fissa dimora
Nello stesso senso, v. Trib. Napoli 24 maggio 2020, ord.; Tar L’Aquila, sezione prima, 22 aprile 2020, n. 79, decr., pubblicata su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. A differenza di tali pronunce, quella qui in esame identifica il criterio alternativo alla residenza anagrafica, ritenendo necessaria la verifica del domicilio. Un criterio deve esistere, perché sia organizzata l’attività comunale e, a fronte dell’urgenza dell’intervento, la pronuncia sottostima le difficoltà organizzative, richiedendo un esame caso per caso, poco coerente con la logica complessiva della misura. Per accertare un domicilio diverso dalla residenza, occorre una istruttoria poco compatibile con la natura del provvedimento.