argomento: Novitá legislative
Sulla Gazzetta ufficiale n. 150 del giorno 15 giugno 2020 è stato pubblicato l’atteso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51, che disciplina la anticipazione del trattamento di fine servizio agli ex dipendenti pubblici e che entrerà in vigore il giorno 30 giugno 2020.
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di avv. Valentina Zaccarelli
Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (rubricato “disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di accedere, in modo anticipato, al trattamento pensionistico (c. d. pensione quota 100) (art. 14 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019).
Altresì, il predetto decreto legge ha previsto che i lavoratori che avrebbero avuto accesso alla c. d. pensione quota 100 avrebbero, però, conseguito la indennità di fine servizio (comunque denominata) solo nel momento in cui la stessa indennità sarebbe maturata in seguito al raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’art. 24 del decreto legge n. 101 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) (art. 23, primo comma, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019) e, quindi, decorsi sino a due anni dal pensionamento anticipato.
Pertanto, lo stesso decreto legge n. 4 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019) ha previsto la possibilità per gli ex dipendenti pubblici che avessero avuto accesso alla c. d. pensione quota 100 di chiedere la anticipazione del trattamento di fine servizio maturata alle banche e agli intermediatori finanziari che avrebbero aderito a un apposito accordo quadro tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e la Associazione bancaria italiana (Abi) (art. 23, secondo comma, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019).
Infine, il citato decreto legge ha previsto la istituzione, presso l’Inps, di un apposito Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti costituenti la anticipazione del trattamento di fine servizio, Fondo garantito, in ultima istanza, dallo Stato (art. 23, terzo e ottavo comma, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019).
Le modalità di attuazione della anticipazione della indennità di fine servizio e gli ulteriori criteri, le ulteriori condizioni e gli ulteriori adempimenti per l’accesso al finanziamento, oltre che i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps e della garanzia di ultima istanza dello Stato sarebbero stati disciplinati con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto che avrebbe dovuto essere emanato entro il termine di sessanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto legge n. 4 del 2019 (vale a dire, entro il giorno 28 maggio 2019), sentiti l’Inps, il Garante per la protezione dei dati personali e la Autorità garante della concorrenza e del mercato (Anac) (art. 23, settimo comma, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019). Invece, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato emanato in data 15 maggio 2020. Nel frattempo, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 159 in data 25 giugno 2019, sentenza relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma, del decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, e dell’art. 12, settimo comma, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 51 del 2020 disciplina “le modalità di attuazione delle disposizioni del citato art. 23 (del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, n. r. d.) e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l’accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al terzo comma del medesimo art. 23 e della garanzia di ultima istanza dello Stato” (art. 1).
In primo luogo, il richiedente deve ottenere la certificazione del diritto alla anticipazione della indennità di fine rapporto. La domanda di certificazione deve essere presentata all’ente erogatore, vale a dire all’Inps o a un altro ente pubblico responsabile per la erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (art. 5).
Una volta ottenuta la predetta certificazione, il richiedente può presentare la domanda di anticipazione alla banca o a un altro intermediario finanziario aderenti all’accordo quadro prescritto dall’art. 23, secondo comma, del decreto legge n. 4 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019), secondo le modalità individuate dal medesimo accordo quadro (art. 6).
La proposta di contratto di anticipazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto è predisposta dalla banca (o da un altro intermediario finanziario aderente all’accordo quadro prescritto dall’art. 23, secondo comma, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019) sulla base dello schema di proposta contenuto nello stesso accordo quadro. Il contratto si perfeziona con la accettazione della proposta (art. 7).
La proposta non può essere accettata dalla banca in caso di impossibilità per la banca stessa di ottenere la cessione della indennità di fine servizio nella misura richiesta nella proposta di contratto presentata dal richiedente sulla base delle informazioni comunicate dall’ente erogatore (Inps o altro ente pubblico responsabile per la erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto); qualora il richiedente sia registrato in relazione a debiti scaduti o “sconfinanti” negli archivi della Centrale rischi della Banca di Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati utilizzati, in modo abituale, dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento; nel caso in cui la indennità di fine rapporto offerta in garanzia o parte di essa sia di spettanza del coniuge separato o divorziato; in caso di impossibilità per la banca di perfezionare la operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente (art. 8).
Il Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti istituito presso l’Inps interviene a copertura dell’80 per cento dell’importo anticipato e opera nei limiti delle risorse disponibili e sino al loro esaurimento. Però, la concessione della garanzia è subordinata all’avvenuto pagamento della commissione di accesso al Fondo (art. 9).
Il Fondo è surrogato di diritto alla banca per l’importo erogato. Altresì, il Fondo è surrogato nel privilegio dell’art. 2751 bis, primo comma, n. 1, cod. civ. e si avvale dell’avviso di addebito costituente titolo esecutivo previsto dall’art. 30 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (art. 11).
La garanzia del Fondo è inefficace nella ipotesi in cui essa sia stata concessa sulla base di dati, di notizie o di dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, rilevanti, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo, ai fini della ammissibilità dell’intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicità era nota alla banca (art. 12).
In caso di inadempimento da parte del Fondo opera la garanzia (di ultima istanza) dello Stato (art. 13).
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che “regolamenta” l’anticipazione della indennità di fine rapporto in favore degli ex dipendenti pubblici è uno dei primi passi verso la rimozione della discriminazione esistente tra lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato.