argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche, cui sono assimilate quelle fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale (che, pure tendente a impedire l'attribuzione della stessa efficacia probatoria dell'originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità anche tramite presunzioni), quanto al disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude in via definitiva l'utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte di chi ebbe a presentarlo e intenda comunque avvalersene, del relativo originale, così che se ne possa accertare la genuinità all'esito della procedura di verificazione, non ammessa per le copie, ai sensi dell'art. 216 cod. proc. civ.). Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, sono applicabili a entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza per cui la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
» visualizza: il documento (Cass. 18 giugno 2020, n. 11896, ord.. )Articoli Correlati: copia fotostatica - disconoscimento - prova documentale
Il principio è noto; v. Cass. 2 aprile 2002, n. 4661.