argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il licenziamento illegittimo per carenza di proporzione fra l’illecito e la sanzione è sottoposto al regime sanzionatorio dell’art. 18, quinto comma, St. lav.. In particolare, per l’applicazione dell’art. 18, quarto comma, St. lav., l’illecito deve essere contemplato in via diretta dal contratto collettivo, senza che si possa ricorrere a una sua applicazione analogica, ma solo una estensiva.
» visualizza: il documento (Cass. 17 giugno 2020, n. 11701)Articoli Correlati: licenziamento disciplinare - proporzionalità della sanzione
Il principio è noto e si sta consolidando; v. Cass. 28 gennaio 2020, n. 1891, Cass. 9 maggio 2019, n. 12365 e Cass. 22 agosto 2019, n. 21628, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Per quanto attiene al divieto di interpretazione analogica del contratto collettivo, sempre in relazione all’applicazione dell’art. 18, quarto comma, St. lav., v. Cass. 19 luglio 2019, n. 19578.