argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di comportamenti datoriali discriminatori, l'art. 40 del decreto legislativo n. 198 del 2006 non stabilisce una inversione dell'onere probatorio, ma solo una attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma ciò solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purché idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realtà storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso.
» visualizza: il documento (Cass. 15 giugno 2020, n. 11530)Articoli Correlati: discriminazione - onere della prova
Il principio di diritto non è nuovo (v. Cass. 5 giugno 2013, n. 14206). E’ molto accurata la ricostruzione del ragionamento della sentenza del giudice di secondo grado, a conferma del rispetto di tale criterio.