argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Uno specialista ambulatoriale, in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, non può essere consulente di una struttura privata accreditata presso lo stesso Servizio sanitario nazionale.
» visualizza: il documento (Cons. Stato, sezione terza, 14 dicembre 2018, n. 7052)Articoli Correlati: Servizio Sanitario Nazionale - specialisti ambulatoriali - esclusività del rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale
Su un caso abbastanza inconsueto, la sentenza conferma alcuni precedenti, per cui “in materia di prestazioni di lavoro rese da medici specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, l'art. 2 del d. P. R. n. 500 del 1996 stabilisce l'incompatibilità tra il suddetto incarico e l'attività svolta a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale, salva autorizzazione concessa allo specialista operante in branche chirurgiche qualora l’azienda unità sanitaria locale non sia in grado di fornire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica. Sussiste incompatibilità tra l'incarico ambulatoriale e l'attività privata svolta in case di cura convenzionate o accreditate” (v. Cass. 23 agosto 2003, n. 12416).