argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., non si può desumere in via automatica dal semplice verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma la lesione del bene tutelato deve derivare sul piano causale dalla violazione di obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche.
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Nello stesso senso, v. Cass. 23 maggio 2019, n. 14066, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Si legge in motivazione nella sentenza oggi in esame che non si può dedurre per il datore di lavoro l’obbligo di rispettare qualunque regola cautelare, mentre la responsabilità contrattuale dell’art. 2087 cod. civ. è “ancorata a criteri probabilistici, e non meramente possibilistici”.