argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Non rileva ai fini della violazione del principio di immutabilità della contestazione l’attribuzione del fatto a colpa nell’atto di licenziamento, mentre era stato contestato come doloso.
» visualizza: il documento (Cass. 15 giugno 2020, n. 11540)Articoli Correlati: illecito disciplinare - contestazione disciplinare - principio di immutabilità della contestazione degli addebiti - elemento soggettivo - licenziamento disciplinare
In senso opposto, v. Cass. 10 febbraio 2020, n. 3079, pubblicata su questo Sito, per cui, “se il licenziamento è fondato su fatti diversi da quelli contestati, è violato il principio di immutabilità della contestazione e il licenziamento è illegittimo. Ciò capita se il recesso è imperniato su pretese violazioni dolose, mentre l’atto di contestazione degli addebiti fa riferimento a condotte colpose”. Si rinvia al relativo commento. Il contrasto di giurisprudenza è evidente.