argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Perché si possa configurare una impresa tacita familiare, non è richiesta la continuità di presenza in azienda, ma quella dell’apporto lavorativo. Pertanto, non può partecipare all’impresa familiare chi viva a grande distanza dal luogo di esercizio dell’attività e si dedichi a una libera professione in modo stabile.
» visualizza: il documento (Cass. 15 giugno 2020, n. 11533)Articoli Correlati: impresa familiare - continuità
Il caso è insolito, ma è stato deciso in modo razionale; sul problema della continuità dell’apporto, ma in una fattispecie molto diversa, si è detto che “la continuità dell'apporto richiesto dall'art. 230 bis cod. civ. per la configurabilità della partecipazione all'impresa familiare non esige la continuità della presenza in azienda (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito nella parte in cui essa aveva ritenuto accertata la sussistenza di un apporto continuativo idoneo a configurare la partecipazione all'impresa familiare alla stregua della redazione giornaliera della contabilità, della tenuta dei rapporti con i fornitori, dell'aiuto, anche se non continuativo, all'esercizio dell'attività aziendale)” (v. Cass. 23 settembre 2002, n. 13849).