argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Non è legittimo prevedere che le misure in tema di cosiddetta solidarietà alimentare siano riservate ai residenti anagrafici nei comuni che erogano l’intervento, poiché ciò andrebbe ai danni di chi non abbia fissa dimora.
» visualizza: il documento (Trib. Napoli 24 maggio 2020, ord.)Articoli Correlati: solidarietà alimentare - residenza - emergenza sanitaria Covid – 19
Nello stesso senso, v. Tar L’Aquila, sezione prima, 22 aprile 2020, n. 79, decr., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. A differenza di tale pronuncia, quella qui in esame identifica il criterio alternativo alla residenza anagrafica, ritenendo necessaria la verifica dell’effettiva residenza. Un criterio deve esistere, perché sia organizzata l’attività comunale e, a fronte dell’urgenza dell’intervento, la pronuncia sottostima le difficoltà organizzative, richiedendo un esame caso per caso, poco coerente con la logica complessiva della misura.