argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E’ nulla la clausola che rimetta la risoluzione del patto di non concorrenza all’arbitrio del datore di lavoro.
» visualizza: il documento (Cass. 3 giugno 2020, n. 10536, ord.)Articoli Correlati: patto di non concorrenza - nullità - recesso
Il principio è noto; infatti, “la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro costituisce una clausola nulla per contrasto con norme imperative. Ciò perché si eviti, da un lato, che al datore di lavoro sia attribuito il potere di incidere in via unilaterale sulla durata temporale del vincolo, sì da vanificare la previsione della fissazione di un termine certo e, dall'altro lato, che l'attribuzione patrimoniale pattuita a favore del lavoratore in merito all'obbligo di non concorrenza possa venire meno solo in virtù della volontà del datore di lavoro.” (v. Cass. 8 gennaio 2013, n. 212). Peraltro, v. Cass. 26 ottobre 2017, n. 25462, pubblicata su questo Sito, per cui “può essere convenuta una opzione a favore del datore di lavoro con riguardo al patto di non concorrenza, così che, alla fine del rapporto di lavoro, l’impresa possa decidere se esercitare l’opzione, con il conseguente sorgere del divieto di concorrenza”.