argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo), non hanno natura liberale, né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, predeterminate al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto. La causa di siffatte prestazioni esclude che dette somme possano essere esentate dall'imposta, quali "sussidi occasionali", che, a differenza degli incentivi programmati, sono concessi in coincidenza con rilevanti esigenze personali e familiari del lavoratore. Tali somme sono assoggettate alla tassazione separata dell'art. 17, comma primo, lettera a), del d. P. R. n. 917 del 1986, non rientrando nell'esenzione dell'art. 48, comma secondo, del medesimo decreto.
» visualizza: il documento (Cass. 4 giugno 2020, n. 10602, ord.. )Articoli Correlati: indennità di buonuscita - incentivo all
Il principio è noto (v. Cass. 24 luglio 2013, n. 17986).