argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 47, comma quarto bis, della legge n. 428 del 1990, dopo le modificazioni apportate dal decreto – legge n. 135 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 2009, deve essere interpretato nel senso coerente con le indicazioni del diritto dell’Unione europea e, cioè, nel senso per cui l’accordo sindacale può riguardare solo le “condizioni di lavoro”, in particolare per le imprese per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria.
» visualizza: il documento (Cass. 1 giugno 2020, n. 10414)Articoli Correlati: amministrazione straordinaria - licenziamento collettivo - accordo sindacale
L’interpretazione data da questa sentenza (la prima a essersi occupata del problema) è coerente con il diritto comunitario, ma del tutto distonica dalle intenzioni del legislatore storico. Infatti, perché questa lettura adeguatrice abbia un minimo aggancio testuale, la pronuncia è costretta a sottolineare profili trascurabili; al contrario, sul piano sistematico, l’interpretazione è razionale. Se mai, come dice la stessa decisione, l’esegesi collima con la nuova impostazione dell’art. 368, quarto comma, lett. b), del decreto legislativo n. 14 del 2019, peraltro di dieci anni successivo al decreto – legge n. 135 del 2009. La pronuncia sposta ai limiti massimi possibili il concetto di interpretazione adeguatrice. Nella Rivista, nel quarto fascicolo del 1917, l’ottavo in assoluto, v. Stefania Pedrabissi, La liberalizzazione del trasporto aereo e gli aiuti di Stato: il contesto europeo e il caso Alitalia; Chiara Tincani, La disciplina del rapporto di lavoro del personale di volo e il principio di specialità.