argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamenti collettivi, l’art. 10, quarto comma, della legge n. 68 del 1999 (sulla tutela delle persone assunte con collocamento obbligatorio) opera anche per le imprese cui si applichi la sospensione degli obblighi di assunzioni, in quanto ammesse al trattamento di integrazione salariale.
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Il principio è noto (v. Cass. 23 maggio 2017, n. 12911) e convincente; la sospensione degli obblighi di assunzione non ha nulla a che vedere con la disciplina dei licenziamenti.