argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 55 ter, primo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è facoltà discrezionale attribuita alla pubblica amministrazione, che può esercitarla, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga degli elementi necessari per la definizione del procedimento. Il datore di lavoro pubblico può riprendere il procedimento disciplinare senza attendere che quello penale sia definito con sentenza irrevocabile quando, pure dopo avere disposto la sospensione, ritenga che gli elementi in seguito acquisiti consentano la decisione.
» visualizza: il documento (Cass. 28 maggio 2020, n. 10224)Articoli Correlati: sospensione cautelare - lavoro pubblico privatizzato - procedimento disciplinare pubblico impiego - ufficio procedimento disciplinare
Il principio di diritto è noto; v. Cass. 13 maggio 2019, n. 12662, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.