argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Con riguardo a una domanda proposta con riguardo al fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto, lo stato passivo fallimentare non fa stato nei confronti dell’Inps, che può contestare il sussistere del credito del lavoratore. Infatti, lo stato passivo ha rilievo solo endofallimentare.
» visualizza: il documento (Trib. Modena 28 maggio 2020)Articoli Correlati: stato passivo - fondo di garanzia INPS - trattamento di fine rapporto
Il principio è noto; infatti, si è detto (v. Cass. 17 ottobre 2018, n. 26621), “qualora abbia luogo una cessione di un ramo di azienda, l’ammissione allo stato passivo fallimentare del cedente dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto maturato fino al trasferimento dell’azienda non comporta l’intervento del fondo di garanzia, poiché l’Inps può eccepire la mancata estinzione del rapporto di lavoro e, quindi, l’inesigibilità del credito nei confronti del cedente, senza che, nei confronti dell’Inps, possano essere invocati l’accertamento compiuto in sede di ammissione allo stato passivo e la mancata opposizione”.