argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Per il rimborso delle spese di trasferta del lavoratore subordinato, l’art. 51, comma quinto, del testo unico sulle imposte sui redditi distingue due modalità, il rimborso analitico, sulla base delle spese sostenute e documentate, e quello forfettario, in forza del quale è data al dipendente una provvista complessiva e, appunto, forfettaria. Qualora operi il primo sistema, non esiste alcun limite massimo del rimborso.
» visualizza: il documento (Cass. 6 maggio 2020, n. 8489, ord.)Articoli Correlati: trasferta - lavoro subordinato
Il caso è insolito e non si sono trovati precedenti, ma la pronuncia è fondata.