argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
È da considerare disoccupato chi sia privo di occupazione e dichiara la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
» visualizza: il documento (Corte d'Appello di Milano 15 ottobre 2018)Articoli Correlati: stato di disoccupato - prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale
Con una motivazione completa e razionale, la sentenza si basa sull’art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e sull’abrogazione del vecchio art. 1, comma secondo, del decreto legislativo n. 181 del 2000, con la precisazione per cui, oggi, manca “ogni ulteriore distinzione fra chi abbia già avuto un lavoro e lo abbia perso e chi non lo abbia mai avuto”.