argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il termine di decadenza dell’art. 32, comma quarto, lett. d), della legge n. 183 del 2010 e, quindi, dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 decorre dal momento nel quale il lavoratore cessi l’attività in ordine alla quale invoca il riconoscimento di un rapporto di lavoro con un terzo. In particolare, qualora si discuta della legittimità di un contratto di appalto, il termine di decadenza decorre dal momento nel quale il lavoratore non sia più adibito all’appalto. In particolare, ciò accade nel momento nel quale muti l’appaltatore.
» visualizza: il documento (Trib. Tivoli 19 maggio 2020)Articoli Correlati: appalto - termine di decadenza - rapporto di lavoro
Nello stesso senso, v. App. Brescia 3 aprile 2019, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.