argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma terzo, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che, a proposito dell’impresa la quale, dopo avere stipulato il contratto di solidarietà difensivo, inoltri in ritardo la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione ha diritto a tale trattamento solo a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 15 maggio 2020, n. 90)Articoli Correlati: trattamento di integrazione salariale - contratto di solidarietà difensivo
Si legge nella motivazione che il nuovo assetto normativo confermerebbe “l’attenzione del legislatore alla tempestività degli adempimenti richiesti al datore di lavoro in relazione al procedimento (…) e alle conseguenze che in caso di inottemperanza si determinano sulla sua sfera giuridica e patrimoniale”, con la connessa infondatezza delle censure in tema di irragionevolezza della disciplina per le dure conseguenze collegate al ritardo.