argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
E’ rilevante e non è infondata in modo manifesto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma secondo bis, lettera b), del decreto – legge n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019, nella parte in cui stabilisce che saranno assunti i soggetti risultati idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia di Stato il 18 maggio 2017, secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito “purché in possesso, alla data dell’1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all’art. 6 del d. P. R. n. 335 del 1982, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 2049 del Codice dell’ordinamento militare”.
» visualizza: il documento (Tar Lazio, Roma, sezione prima quater, 25 maggio 2020, n. 5504, ord.. )Articoli Correlati: concorso pubblico - dipendenti della polizia di Stato
La legge provvedimento ha comportato l’esclusione di tutti coloro che hanno superato il limite di età di ventisei anni oppure che non sono in possesso del titolo di studio secondario superiore, sebbene fossero in possesso dei requisiti stabiliti dai bandi di concorso per la partecipazione alla selezione. Si legge nell’ordinanza: “la particolarità della norma in esame consiste non solo nell’applicabilità limitata a un singolo concorso, da cui consegue la qualificazione di essa come legge – provvedimento, ma, soprattutto, nell’introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando (età non superiore a ventisei anni, oltre che titolo di studio superiore a quello precedentemente richiesto)”.