argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 2, comma primo ter, del decreto – legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 2004, fa riferimento ai docenti non abilitati in assoluto, ai fini della frequenza di corsi speciali di durata annuale e non consente di conseguire più titolo abilitanti.
» visualizza: il documento (Cass. 26 maggio 2020, n. 9788)Articoli Correlati: personale docente - corsi abilitanti - lavoro pubblico
L’interpretazione restrittiva è convincente e ha una notevole importanza pratica, oltre a essere innovativa. Per l’esatta comprensione della pronuncia, giova trascrivere l’art. 2, comma primo ter, del decreto – legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 2004, per cui, “in sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio di insegnamento dall’1 settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico”. Si dice in motivazione: “di tale meccanismo agevolativo non è logico che possa usufruire chi abbia già prescelto altro percorso per ottenere il beneficio dell’inserimento in ruolo mediante l’applicazione del medesimo sistema di reclutamento speciale, andando così a cumulare un secondo momento di applicazione di un meccanismo agevolativo”.