Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

05/06/2020 - Gli illeciti amministrativi e l’errore.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

In caso di affidamento di incarichi a un dipendente pubblico, il committente o il datore di lavoro devono verificare tale sua natura e, in particolare, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’autorizzazione dell’amministrazione presso cui l’impiegato lavora. Non vi è errore ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981 se non ricorrano elementi positivi tali da indurre a una errata rappresentazione della realtà.

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Il principio è noto; infatti, si è detto, “in tema di violazioni amministrative (nella specie, per abusiva occupazione di un tratturo demaniale), l'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile e, a tale fine, occorre un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass. 2 ottobre 2015, n. 19759).