argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 11, paragrafo 1, lett. a), del regolamento Cee n. 574 del 1972 del Consiglio del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento Cee n. 1408 del 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostino all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento Ce n. 118 del 1997 del Consiglio del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento Ce n. 647 del 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso per cui i giudici di uno Stato membro, aditi nell’ambito di un procedimento giudiziario avviato nei confronti di un datore di lavoro per fatti idonei a rivelare un ottenimento o un utilizzo fraudolento di certificati E101 rilasciati, ai sensi dell’art. 14, punto 1, lett. a), del regolamento Cee n. 1408 del 1971 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostino all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 1181 del 1997, come modificato dal regolamento Ce n. 631 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, nei confronti di lavoratori che esercitino la propria attività in detto Stato membro, possono accertare l’esistenza di una frode e, di conseguenza, disapplicare detti certificati solo dopo essersi assicurati, da un lato, che la procedure prevista dall’art. 83 bis, paragrafo 3, di tale regolamento sia stata avviata in modo pronto e che l’istituzione competente dello Stato membro emittente sia stata posta in grado di riesaminare la fondatezza del rilascio di detti certificati alla luce degli elementi concreti, presentati dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante, che facciano ritenere che gli stessi certificati siano stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento e, dall’altro lato, che l’istituzione competente dello Stato membro emittente si sia astenuta dal procedere a tale riesame e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, se del caso, annullando o ritirando i certificati (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia 2 aprile 2020, grande sezione, C. – n. 370 del 2017 e n. 37 del 2018, Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéeronautique civile (CRPNPAC) e altri c. Vueling Airlines Sa. e altri)Articoli Correlati: sicurezza sociale - lavoratore subordinato - lavoratore autonomo
Si omette il secondo principio di diritto inerente a delicati profili di diritto processuale francese.