argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, in presenza di una malattia non tabellata e a genesi multifattoriale, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche possibili in teoria, ma deve presupporre la concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, dell’idoneità dell’esposizione al rischio a causare l’evento morboso.
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Il principio è noto; infatti, si è detto, “in caso di malattia, come quella tumorale, a eziologia multifattoriale, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, dell’idoneità dell’esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione per cui, in presenza di forme tumorali che, secondo la scienza medica, hanno o possono avere una origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna a operare, sicché l'Inail può solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evoluzione, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto questa ultima sia cessata da lungo tempo” (v. Cass. 21 novembre 2016, n. 23653).