argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 1, paragrafo 3, della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui l’art. 3, puti 1 e 2, di tale direttiva ai applica ai membri delle forze dell’ordine che esercitano funzioni di sorveglianza alle frontiere esterne di uno Stato membro in caso di afflusso di cittadini di Paesi terzi a dette frontiere, salvo il caso in cui risulti che i compiti svolti siano assolti nell’ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e le cui dimensioni richiedono l’adozione di provvedimenti indispensabili alla tutela della vita, della salute, nonché della sicurezza della collettività, e la cui buona esecuzione sarebbe compromessa se si dovessero osservare tutte le norme previste dalla direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione decima, 30 aprile 2020, C. – n. 211 del 2019, Sig. UO c. Készeniéti Rendooerség)Articoli Correlati: diritto europeo - eventi eccezionali - frontiere
Il caso è stato originato dalla “esecuzione di azioni non pianificate che richiedono un intervento urgente e il ricorso a pattuglie”. Il principio di diritto acquista una importanza molto maggiore se messo in relazione alle attuali vicende di contrasto all’epidemia.