Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

03/12/2019 - Le nuove disposizioni a tutela dei cc. dd. rider. Aggiornamento conseguente alle modificazioni apportate dalla legge di conversione al decreto legge n. 101 del 2019

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

In data 3 settembre 2019 il Governo ha emanato “disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione delle crisi aziendali”. In particolare, sono state introdotte alcune disposizioni nel decreto legislativo n. 81 del 2015 a tutela dei cc. dd. rider. La legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del predetto decreto legge, ha apportato diverse modificazioni e, nello specifico, ha introdotto una disciplina piuttosto organica del lavoro di consegna di beni altrui svolto tramite piattaforme anche digitali.

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di avv. Valentina Zaccarelli

La disciplina del lavoro svolto tramite piattaforme anche digitali così come definita dalla legge di conversione.

La legge di conversione del decreto legge n. 101 del 2019 ha definito una disciplina piuttosto organica del lavoro svolto tramite piattaforme anche digitali.

In primo luogo, la legge di conversione ha qualificato i “lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali” come lavoratori autonomi (art. 47 bis, primo comma, decreto legislativo n. 81 del 2015, così come modificato dalle norme in esame).

In secondo luogo, l’utilizzatore delle piattaforme anche digitali che organizza il lavoro dei cc. dd. rider è stato qualificato come committente (art. 47 bis, secondo comma, decreto legislativo n. 81 del 2015, così come modificato dalle norme in esame).

Inoltre, la legge di conversione ha previsto la forma scritta ad probationem dei contratti individuali di lavoro; nonché la necessità del fatto che i lavoratori ricevano “ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza” (art. 47 ter, primo comma, decreto legislativo n. 81 del 2015, così come modificato dalle norme in esame).

Ancora, la legge di conversione ha introdotto una articolata disposizione sul compenso, il quale non può (più) fondarsi sul numero delle consegne effettuate (art. 47 quater, secondo comma, decreto legislativo n. 81 del 2015, così come modificato dalle norme in esame) e i cui criteri di determinazione possono essere definiti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 47 quater, primo comma, decreto legislativo n. 81 del 2015, così come modificato dalle norme in esame). In ogni caso, è garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settori affini o equivalenti, contratti collettivi sottoscritti sempre dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 47 quater, secondo comma, decreto legislativo n. 81 del 2015, così come modificato dalle norme in esame). Inoltre, il rider ha diritto a una indennità integrativa pari ad almeno il 10 per cento per lavoro notturno, per lavoro festivo e per lavoro svolto in “condizioni metereologiche sfavorevoli”. La indennità deve essere determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale o, in mancanza, da un decreto ministeriale (art. 47 quater, terzo comma, decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dal decreto legge n. 101 del 2019 convertito con modificazioni). Tuttavia, la precisata disposizione sarà applicabile solo a partire dal mese di novembre 2020 (art. 47 octies, secondo comma, decreto legislativo n. 81 del 2015, così come modificato dalle norme in esame).

Infine, sono stati estesi il divieto di discriminazione e le relative tutele (art. 47 quinquies decreto legislativo n. 81 del 2015, così come modificato dalle norme in esame), nonché la protezione dei dati personali (art. 47 sexies decreto legislativo n. 81 del 2015, così come modificato dalle norme in esame).

 

Considerazioni.

In seguito alle modificazioni apportate dalla legge di conversione, si può concludere che il rapporto di lavoro dei cc. dd. rider è un rapporto di lavoro autonomo e, nello specifico, è una fattispecie di collaborazione etero – organizzata disciplinata dall’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con la applicazione delle tutele del lavoro subordinato.

In particolare, la legge di conversione ha sostituito l’avverbio “esclusivamente” con l’avverbio “prevalentemente” e ha soppresso il riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro” in ordine alla organizzazione da parte del committente delle modalità di esecuzione della prestazione, avverbi e riferimento presenti nell’originale art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Di conseguenza, pare che l’unico elemento di distinzione tra la collaborazione disciplinata dall’art. 409 del cod. proc. civ. e la collaborazione disciplinata dall’art. 2 del decreto legislativo 81 del 2015 sia, appunto, la etero – organizzazione, vale a dire la organizzazione della prestazione lavorativa da parte del committente. Ciò potrebbe comportare una facilitazione dell’onere probatorio in capo al lavoratore, il quale potrebbe ottenere la applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato dimostrando solo di essere etero – organizzato.