argomento: Novitá legislative
Legge 8 agosto 2019, n. 86
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di Avv. Valentina Zaccarelli
La legge 8 agosto 2019, n. 86 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 16 agosto 2019, n. 191) prevede “deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione”.
Ai fini giuslavoristici, interessanti sono le deleghe concernenti il riconoscimento e la disciplina del lavoratore sportivo e la disciplina e l’accesso alla professione dell’agente sportivo.
Il Capo secondo della legge delega prevede “disposizioni in materia di professioni sportive”.
In particolare, la legge n. 86 del 2019 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare e a disciplinare, tra l’altro, il rapporto di lavoro sportivo sulla base di alcuni principi e criteri direttivi, quali la “specificità” del rapporto di lavoro sportivo, le necessarie pari opportunità, anche per le persone disabili, nell’accesso al lavoro sportivo e il riconoscimento della figura del lavoratore sportivo, compreso il direttore di gara. Con specifico riferimento al lavoratore sportivo, la legge n. 86 del 2019 delega il Governo a definire la relativa disciplina assicurativa, previdenziale e fiscale. Inoltre, la predetta legge delega il Governo a disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore di società e di associazioni sportive dilettantistiche.
Inoltre, la legge n. 86 del 2019 delega il Governo a riordinare le disposizioni in materia di accesso e di esercizio della professione di agente sportivo. Il riordino deve avere luogo secondo alcuni principi e criteri direttivi, quali la autonomia, la trasparenza e la indipendenza nell’esercizio della professione, la imparzialità nei rapporti con gli atleti e con le società sportive e la regolarità e la trasparenza delle transazioni economiche anche ai fini fiscali e, soprattutto, previdenziali.
I decreti legislativi dovranno essere adottati dal Governo entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge delega.