argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva; a cessione avvenuta il cessionario e il contraente ceduto si possono accordare per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario. In assenza di tale accordo, il contenuto del contratto originario resta immutato.
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Nello stesso senso, v. Cass. 5 novembre 2003, n. 16635.