argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
La presentazione di un titolo di studio falso comporta la responsabilità per danno erariale, mentre è irrilevante il fatto che la prestazione sia stata eseguita. Il principio non può essere applicato nel caso in cui le mansioni siano di modesto inquadramento e il lavoratore avesse un valido titolo di studio, poiché la falsificazione era funzionale a ottenere un maggiore punteggio nella procedura di selezione.
» visualizza: il documento (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, 14 novembre 2024, n. 122 del 2024. )Articoli Correlati: responsabilità - danno erariale - procedura di selezione - falsificazione
Nel senso più rigoroso, v. Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, 28 luglio 2023, n. 138 del 2023, pubblicata su [continua ..]