argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
I dirigenti di un ente pubblico economico sono responsabili per il danno arrecato con un licenziamento illegittimo per il mancato espletamento della procedura dell’art. 7 della legge n. 604 del 1966 e per la mancata valutazione delle opportunità di ripescaggio.
» visualizza: il documento (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, 25 ottobre 2024, n. 123 del 2024. )Articoli Correlati: licenziamento - colpa grave - ripescaggio - concorso pubblico - ente pubblico economico
La sentenza è un po’ severa; in astratto, i due problemi dovrebbero essere conosciuti. In concreto, lo sono molto meno e non è [continua ..]