argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpreta nel senso per cui osta a che l’anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti a tempo determinato eseguiti per intero in parte prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, salvo il caso in cui l’esclusiva non abbia oggettive giustificazioni.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 12 settembre 2024, C. – n. 439 del 2023, Sig. KV c. Consiglio nazionale delle ricerche. )Articoli Correlati: rapporto a tempo determinato - disciplina comunitaria - anzianità di servizio
La soluzione è ragionevole. Non vi è ragione per la mancata considerazione dei vecchi rapporti a tempo determinato.