argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 2, comma trentaquattresimo, della legge n. 92 del 2012, in caso di licenziamento di un lavoratore edile a tempo indeterminato per cessazione del contratto di appalto, ma non per conclusione dei lavori edili programmati, è dovuto all’Inps il contributo per il licenziamento stesso.
» visualizza: il documento (Cass. 19 agosto 2024, n. 22905. )Articoli Correlati: contributo - licenziamento - lavoro edile
Il caso è molto più frequente di quanto si potrebbe immaginare e la conclusione è ragionevole.