Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

13/08/2024 - Il licenziamento, l’ordine di reintegrazione e il trasferimento.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato con la declaratoria di illegittimità dell'impugnato licenziamento esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salvo il potere del datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede nel concorso delle circostanze dell'art. 2103 cod. civ.. Pertanto, qualora nelle more vi sia stata sostituzione con altro lavoratore o sia stato soppresso il posto prima occupato, il lavoratore deve essere nel primo caso ricollocato nel posto e nelle mansioni occupati, mentre, nel secondo può essere adibito a mansioni equivalenti purché sempre nella stessa sede di lavoro; tale regola può essere derogata solo per la dimostrata impossibilità, dovuta a insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti, di riammettere il lavoratore reintegrato nella precedente sede, e incombe sul datore di lavoro l'onere di provare tali circostanze.

» visualizza: il documento (Cass. 10 luglio 2024, n. 18892, ord.. ) scarica file

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Nello stesso senso, v. Cass. 9 agosto 2002, n. 12123.