argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, principio stabilito dall’art. 55, primo comma, e dall’art. 55 bis, comma quarto, ora comma secondo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, deve essere riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione sul piano organizzativo tra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell’ufficio per il procedimento disciplinare. Pertanto, qualora non sia dimostrata la violazione del predetto principio di terzietà e del diritto di difesa, non sono ragione di nullità della sanzione le modalità attraverso cui, nel corso del procedimento disciplinare, si sia proceduto a sostituire taluno dei componenti dell’ufficio stesso.
» visualizza: il documento (Cass. 25 giugno 2024, n. 17465. )Articoli Correlati: procedimenti disciplinari - competenza - sostituzione dei componenti
Nello stesso senso, v. Cass. 31 luglio 2019, n. 20721, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Nella Rivista, nel secondo fascicolo del 2019, il sesto in assoluto, v. Stefania Pedrabissi, “Duo faciunt collegium”. La non facile convivenza dei procedimenti disciplinari con i principi amministrativi della collegialità.