argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di rapporto di lavoro pubblico privatizzato dei docenti, il mancato superamento della prova ha effetti solo nell’ambito del rapporto di lavoro in cui sia intimato il recesso. La cosiddetta dispensa per mancato superamento della prova non ha effetto in tutti i rapporti di cui il dipendente sia o sia stato parte e non può essere equiparata alla dispensa per persistente insufficiente rendimento.
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La sentenza è fondata; la disciplina della dispensa per persistente insufficiente rendimento è specifica e il suo afferire a qualunque rapporto di lavoro non può riguardare altri istituti.