argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
Gli artt. 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso per cui ai lavoratori cittadini di Paesi terzi distaccati in uno Stato membro da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro non deve essere in modo automatico riconosciuto un “diritto di soggiorno derivato” né nello Stato membro in cui sono occupati, né in quello in cui sono distaccati. L’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso per cui non osta alla normativa nazionale la quale preveda, nell’ipotesi in cui una impresa stabilita in un altro Stato membro realizzi una prestazione di servizi per una durata superiore a tre mesi, essa abbia l’obbligo di ottenere nel Paese ospitante un permesso di soggiorno per ciascun lavoratore cittadino di uno Stato terzo ivi distaccato e che, a tale fine, debba notificare in via preventiva l’attività da svolgere e comunicare alle autorità dello Stato ospitante i permessi di soggiorno rilasciati in quello in cui è stabilita l’impresa e i contratti di lavoro. L’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso per cui non osta alla normativa nazionale la quale preveda che il permesso di soggiorno del lavoratore distaccato di un Paese terzo possa avere una durata predeterminata, inferiore al tempo necessario all’ultimazione della prestazione di servizi, che tale permesso abbia una durata corrispondente a quello rilasciato dallo Stato membro in cui sia stabilita l’impresa e il rilascio nello Stato ospitante richieda il versamento di somme superiori a quelle dovute dai cittadini dell’Unione europea, purché la durata iniziale del permesso non sia troppo breve per il soddisfacimento delle esigenze della maggiore parte dei prestatori di servizi, sia possibile ottenere il rinnovo del permesso senza formalità eccessive e l’importo dovuto sia in modo approssimativo corrispondente al costo amministrativo inerente al rilascio del permesso.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione quinta, 20 giugno 2024, C. – n. 540 del 2022, Sig. Sn e altri c. Sattsecretaris van Justitie en Veiligheid. )Articoli Correlati: permesso di soggiorno - partecipazione a servizi - distacco
La soluzione è molto articolata e raggiunge esiti abbastanza equilibrati.