argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7 della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel sensi per cui ostano a una normativa nazionale che, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, esclude per quelli onorari in una situazione comparabile qualsiasi diritto alla corresponsione di una indennità durante il periodo feriale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare il ricorso abusivo a tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione sesta, 27 giugno 2024, C. – 41 del 2023, dott. AV e altri c. Ministero della giustizia. )Articoli Correlati: magistratura onoraria - orario di lavoro - indennità
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