argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
Gli artt. 10 e 12 della direttiva 92 / 85 / Cee del Consiglio del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrice gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89 / 391 / Cee), devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale in forza della quale una lavoratrice gestante che sia venuta a conoscenza della sua gravidanza solo dopo la scadenza del termine previsto per la proposizione del ricorso contro il suo licenziamento è tenuta a presentare una domanda di ammissione a un ricorso tardivo entro due settimane, allorché le procedure rendano troppo difficile l’esercizio del diritto e violano il principio di effettività.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 27 giugno 2024, C. – n. 284 del 2023, Signora TC c. Firma Haus Jacobus Alten und Altenpflegeheim gGmbh. )Articoli Correlati: diritto comunitario - scoperta della gravidanza - licenziamento
Il caso è meno insolito di quanto potrebbe sembrare. In questi termini, come è noto, il problema non si pone nel nostro ordinamento.