argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di nullità parziale del contratto collettivo, con sostituzione a opera di una norma imperativa, tale ultimo principio, desumibile dall’art. 1419, secondo comma, cod. civ., è oggetto di una norma inderogabile. Ne deriva la nullità della clausola di inscindibilità volta a impedire l’operare dell’art. 1419, secondo comma, cod. civ..
» visualizza: il documento (Cass. 17 giugno 2024, n. 16674, ord.. )Articoli Correlati: nullità parziale - clausole di inscindibilità - norma inderogabile
Il principio di diritto è esatto. L’inderogabilità dell’art. 1419, secondo comma, cod. civ. comporta la nullità di clausole che vogliano impedire il prodursi dei suoi effetti.