argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti e il lavoratore non può pretendere di mantenere come acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto di quelli individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, così che le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale.
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Nello stesso senso, v. Cass. 19 giugno 2014, n. 13960.