argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Non opera l’art. 2113, quarto comma, cod. civ. per una conciliazione stipulata presso la sede del datore di lavoro.
» visualizza: il documento (Cass. 15 aprile 2024, n. 10065, ord.. )Articoli Correlati: transazione - associazione sindacale - sede del datore di lavoro
In senso diverso e più equilibrato, v. Cass. 18 gennaio 2024, n. 1975, ord., per cui “la mancata stipulazione di una transazione presso la sede di un sindacato non rende nullo l’accordo, né lo rende impugnabile ai sensi dell’art. 2113 cod. civ., se il lavoratore non prova la mancata assistenza a suo favore”. L’ordinanza è pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.