argomento: Giurisprudenza - Note di Commento
Sulla Gazzetta n. 81 del giorno 6 aprile 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, recante “disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71”.
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di Avv. Valentina Zaccarelli
La legge n. 71 del 2022, recante “deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”, aveva previsto, tra l’altro, la delega al Governo per l’adozione, entro il giorno 31 dicembre 2023, di uno o di più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e alla efficienza dell’ordinamento giudiziario, in relazione: a) alla revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti; b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità, di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità; c) alla modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza; d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Il decreto legislativo n. 45 del 2024 si occupa proprio del “riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili”.
Nel dettaglio, sussistono “incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo” (art. 2 del decreto legislativo n. 45 del 2024), quali “tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non può garantire l’integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario”, nonché “gli incarichi ai quali si applica la disciplina di cui all’articolo 20, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71, oltre a quelli di direttore dell’ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro”.
Tuttavia, “il collocamento del magistrato fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a) sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura; b) sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni” (primo comma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 45 del 2024), fatte salve alcune eccezioni (quarto e ultimo comma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 45 del 2024).
In ogni caso, “il collocamento fuori ruolo è autorizzato quando l’incarico da conferire corrisponde a un interesse dell’amministrazione di appartenenza” (primo comma dell’art. 5 del decreto legislativo n. 45 del 2024). In merito, “l’incarico da conferire corrisponde a un interesse dell’amministrazione di appartenenza quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l’esercizio della giurisdizione (secondo comma dell’art. 5 del decreto legislativo n. 45 del 2024). Nonostante ciò, “non può essere collocato fuori ruolo il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell’organico stabilita in via generale dall’organo di governo autonomo” e nemmeno “il magistrato che, alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione” (primo e secondo comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 45 del 2024).
Comunque, “il collocamento fuori ruolo può essere disposto solo previa acquisizione dell’assenso scritto del magistrato, che deve essere trasmesso all’organo di governo autonomo dallo stesso magistrato” e che “è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia iniziato l’effettivo svolgimento delle funzioni presso l’amministrazione o l’istituzione richiedente” (primo e secondo comma dell’art. 9 del decreto legislativo n. 45 del 2024).
Infine, “i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni” (primo comma dell’art. 11 del decreto legislativo n. 45 del 2024” ovvero “dieci anni” “per tutti gli incarichi di cui all’articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e)” (secondo comma dell’art. 11 del decreto legislativo n. 45 del 2024), vale a dire per le funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché per gli incarichi di segretario generale, di vicesegretario o di segretario delegato presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura; per gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale e di capo e di vice capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per gli incarichi di capo e di vice capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia; per gli incarichi di capo e di vice capo di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Segretario del Consiglio dei Ministri e con singoli Ministri, anche senza portafoglio.