argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ai fini del trasferimento di ramo di azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e, quindi, di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente, a prescindere dal contratto di fornitura di servizi che sia stipulato tra le parti.
» visualizza: il documento (Trib. Roma 22 gennaio 2024. )Articoli Correlati: trasferimento di azienda - trasferimento ramo di azienda - onere della prova - autonomia funzionale del ramo - fornitura di servizi
Il principio è noto; v. Cass. 26 gennaio 2023, n. 2396, ord.; Cass. 10 dicembre 2021, n. 39394, ord., pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.