argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il patto di prova e il patto di stabilità minima garantita sono incompatibili. In caso di contemporanea apposizione, ai sensi dell’art. 1370 cod. civ., si deve dare la prevalenza al patto di prova, poiché le clausole equivoche predisposte dal datore di lavoro sui suoi formulari devono essere interpretate a favore del lavoratore.
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Il caso è singolare. La soluzione è ineccepibile. I due patti sono incompatibili e il testo negoziale (confuso) deve essere interpretato a favore del lavoratore.